CONOE: un adempimento da verificare per le attività del settore alimentare
- 24 mar
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Cos'è il CONOE?
Il CONOE – Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, è previsto dall’art. 233 del D.Lgs. 152/2006 per le imprese che, nell’esercizio della propria attività, producono, detengono, raccolgono, trasportano, stoccano o recuperano tali rifiuti.
La mia attività è coinvolta?
Nel settore alimentare, l’obbligo riguarda in particolare le attività che utilizzano oli o grassi per la preparazione, la cottura o la frittura degli alimenti e che quindi producono oli o grassi esausti da gestire correttamente. Rientrano, ad esempio, ristoranti, pizzerie, friggitorie, gastronomie, rosticcerie, mense, catering, hotel con cucina, bar con laboratorio o con preparazioni alimentari, laboratori artigianali alimentari e attività analoghe. Prima di procedere con una nuova adesione, è opportuno verificare se la posizione risulti già regolarmente coperta, anche tramite la propria associazione di categoria, qualora aderente al Consorzio.
Cosa comporta il mancato adempimento?
Il mancato adempimento agli obblighi previsti dall’art. 233 del D.Lgs. 152/2006 può comportare sanzioni amministrative da 8.000 a 45.000 euro, oltre all’obbligo di regolarizzare la posizione. Inoltre, il mancato conferimento o il non corretto stoccaggio degli oli e grassi esausti può comportare ulteriori sanzioni amministrative da 260 a 1.550 euro. Per questo motivo, è fondamentale verificare tempestivamente se l’attività rientra tra quelle soggette all’obbligo, se l’adesione al CONOE è già attiva e se la gestione del rifiuto esausto risulta correttamente formalizzata e documentata.
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